Consiglio d'Istituto della nostra scuola
Consigli di Classe
Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Che cosa sono
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività
scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da
rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi
collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella
comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con
l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la
partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo
fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il
Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra
gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le
componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto
significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola
si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni
Composizione
Consiglio di
classe: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei
genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del
consiglio, da lui delegato.
Consiglio d'Istituto: nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni, qual è la nostra, esso è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del
personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei
genitori degli alunni, il dirigente scolastico.
Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri,
eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o
tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente
scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e
amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Principali compiti e funzioni
Il Consiglio di classe, ha il compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di
sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Il Consiglio di
Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le
forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del
regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in
merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha
potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per
quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce
alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa
elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al
coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando
il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle
relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1
febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al
Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità
contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre
dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da
realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le
previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione
in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.