Controlli sulle assenze per malattie |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
21 gennaio 2010 - Numero Speciale (Newsletter docenti)
N.B. IL PRESENTE DECRETO SARA' PIENAMENTE IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in
caso di
assenza per malattia. (10G0008)
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della
legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo
55-septies
(Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale
prevede che le
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno
2008, recante
delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica a
Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei
lavoratori, tener
conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione
dalla reperibilità
stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione
consultiva
per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento
della funzione
pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo
17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
Adotta
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in
caso di assenza per
malattia. Art. 1
Fasce orarie di reperibilità
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti
delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti
per i quali l'assenza
e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già
effettuata la visita fiscale
per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100
CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE
IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il
Decreto legislativo 150/2009 in materia di… “ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, che contiene sostanziali novità in materia di “valutazione, di
ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei
pubblici dipendenti”.
Per contrastare l’assenteismo nel pubblico impiego, vengono dettate specifiche indicazioni nell’art. 69 del decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, nel comma 5 del predetto art. 55 septies, sono fornite opportune indicazioni alle amministrazioni in merito anche ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici.
Nella circolare applicativa, firmata dal Ministro Brunetta il 18 dicembre 2009, sono esplicitate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.
Art. 1
(Fasce orarie di reperibilità)
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalla 9
alle 13 e dalle 15 alle 18.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.
Art. 2
(Esclusioni dell’obbligo di reperibilità)
1. sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti
per i quali l’assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta;
2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stato già
effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato.