Decreto legge 26/6/2009 |
Il governo, con il decreto legge approvato venerdì 26
giugno 2009 (il cosiddetto provvedimento anticrisi) ha reintrodotto il vecchio
orario di reperibilità da rispettare nei giorni di malattia, cioè dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 19; di conseguenza cade l’obbligo di farsi trovare in
casa dal medico fiscale fra le 8 e le 13 e tra le 14 e le 20.
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate, viene definitivamente chiarito
che la certificazione della malattia può farla anche il medico convenzionato
con il servizio sanitario nazionale; si chiarisce che i costi delle visite
fiscali sono a carico delle ASL (e non dei fondo-cassa delle amministrazioni
scolastiche) e viene abrogato il comma 5 dell’art. 71 che assoggettava
tutte le assenze, a qualsiasi titolo richieste, alle stesse trattenute in vigore
per la malattia: in questo modo le assenze per donare il sangue o il midollo
osseo, quanto a trattenute, sono equiparate alle presenze così come tutte le
altre assenze non dovute a malattia.
Rimane comunque la decurtazione nella busta paga per i giorni di malattia (che
non sarà più applicata solo a chi lavora in polizia, forze armate e vigili del
fuoco!).
Ecco un stralcio del D.L."anti-crisi"
Art. 17, comma 23 del decreto legge anticrisi del 26 giugno 2009
Art. 17
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
[
omissis]23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche´ del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 1, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.”.
Per effetto delle modifiche apportate, il testo dell’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta così riformulato (in grassetto le novità, barrate le abrogazioni):Articolo 71.(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
.1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-
1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi
e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al
comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione
anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento
delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo
4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori
di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma
[ndr, per le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto].
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
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