Esame di stato - Chiarimenti 

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO I - Ordinamenti scolastici, esami e scrutini, istruzione non statale

prot. 3712/6                     Bari, 15 giugno 2009
Il dirigente: dott. Donato Marzano

Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
nella regione Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
nella regione Puglia
LORO SEDI

    OGGETTO: anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Risposte ai quesiti

In relazione ai quesiti pervenuti, la scrivente Direzione Generale  precisa  quanto segue.

 

Candidati in situazione d handicap.

Fermo rimanendo l’obbligo disposto dalla Legge 169/08, ripreso dalle CC.MM. 50 e 51 del 20 maggio 2009, circa l’ammissione, con giudizio di idoneità, agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per tutti gli alunni, “nel caso di esito negativo delle prove d’esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di  classi successive, ai soli fini del riconoscimento  di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati e concorre ad assicurare la frequenza (non paritaria) negli istituti di istruzione secondaria superiore (cfr. C.M. 32/08 punto 5-c ; O.M. 90/01 titolo II – art. 11,comma 12).
Ovviamente  le prove d’esame per tale tipologia di alunni saranno disposte in modo differenziato/personalizzato e, comunque, finalizzate a valutare  l’allievo in rapporto agli obiettivi del P.E.I., alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Anche per  i candidati in argomento, le uniche diciture di esito finale da riportare nel “tabellone” sono quelle di “licenziato” e “non licenziato”.

Licenziato con voto
numerico espresso in decimi (1-10), illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti; non licenziato, senza voto.

Prova Nazionale INVALSI

Si ribadiscono le numerose istruzioni in materia, in particolare  contenute nella C.M. 51 -  allegato tecnico del 20 maggio 2009.
Specificamente, si sottolinea  che la valutazione della prova nazionale INVALSI deve concorrere alla definizione del voto, espresso in decimi, con le altre prove previste sia scritte che orali (colloquio pluridisciplinare).
Nell’ambito della definizione dei criteri valutativi (O.M. 32/08 – O.M. 90/01) la Commissione esaminatrice  deve prevedere modalità e forme di attribuzione di valore (peso) alla prova nazionale INVALSI.
Sono da ritenersi, pertanto,  del tutto non conformi alla cornice normativa vigente in materia, deliberazioni/procedure non rispondenti alle indicazioni fornite.
Tali sono da considerarsi gli esempi di quesiti posti all’attenzione della scrivente Direzione Generale che hanno ricevuto risposta  di non accoglimento:  pesatura “0” (zero) , esclusione dalla valutazione.

A disposizione per eventuali richieste di chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione.

 F.to  IL DIRIGENTE
Donato Marzano