Esame di stato - Chiarimenti |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I - Ordinamenti scolastici, esami e scrutini, istruzione non statale
prot.
3712/6
Bari, 15 giugno 2009
Il dirigente: dott. Donato Marzano
Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
nella regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
nella regione Puglia
LORO SEDI
OGGETTO: anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Risposte ai quesiti
In
relazione ai quesiti pervenuti, la scrivente Direzione Generale precisa
quanto segue.
Candidati in situazione d handicap.
Fermo rimanendo l’obbligo disposto dalla Legge
169/08, ripreso dalle CC.MM. 50 e 51 del 20 maggio 2009, circa l’ammissione,
con giudizio di idoneità, agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione per tutti gli alunni, “nel caso di esito negativo delle prove
d’esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato
che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per
l’iscrizione e la frequenza di classi
successive, ai soli fini del riconoscimento
di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati e concorre ad
assicurare la frequenza (non paritaria)
negli istituti di istruzione secondaria superiore (cfr. C.M. 32/08 punto 5-c ;
O.M. 90/01 titolo II – art. 11,comma 12).
Ovviamente le prove d’esame per
tale tipologia di alunni saranno disposte in modo differenziato/personalizzato
e, comunque, finalizzate a valutare l’allievo
in rapporto agli obiettivi del P.E.I., alle sue potenzialità ed ai livelli di
apprendimento iniziali.
Anche per i candidati in argomento,
le uniche diciture di esito finale da riportare nel “tabellone” sono quelle
di “licenziato” e “non licenziato”.
Licenziato con voto numerico espresso in decimi (1-10), illustrato da
una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale
di maturazione raggiunti; non licenziato, senza voto.
Prova Nazionale INVALSI
Si ribadiscono le numerose istruzioni in materia,
in particolare contenute nella C.M.
51 - allegato tecnico del 20 maggio
2009.
Specificamente, si sottolinea che la
valutazione della prova nazionale INVALSI deve
concorrere alla definizione del voto, espresso in decimi, con le altre
prove previste sia scritte che orali (colloquio pluridisciplinare).
Nell’ambito della definizione dei criteri valutativi (O.M. 32/08 – O.M.
90/01) la Commissione esaminatrice deve
prevedere modalità e forme di attribuzione di valore (peso) alla prova
nazionale INVALSI.
Sono da ritenersi, pertanto, del
tutto non conformi alla cornice normativa vigente in materia,
deliberazioni/procedure non rispondenti alle indicazioni fornite.
Tali sono da considerarsi gli esempi di quesiti posti all’attenzione della
scrivente Direzione Generale che hanno ricevuto risposta
di non accoglimento: pesatura
“0” (zero) , esclusione dalla valutazione.
A disposizione per eventuali richieste di
chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione.
Donato Marzano