Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
Roma, 31 luglio 2008
Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21
novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R
n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni,
dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi
più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di
integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita
civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la
risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di
caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia
della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto
degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo
competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che
abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica,
che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e
condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti
scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da
seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto,
non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a
rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la
realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed
operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e
possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto
culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e
degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale
per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le
giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni
dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte
delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto
necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni
disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche
di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di
offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso
introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di
rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con
la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando
un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi
rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili,
soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione pubblica
preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli
strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far
comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di
atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di
coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in
una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente
la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità
ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità
delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano
caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa
persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che
quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di
fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola
deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere
pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il
verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di
disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni
infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore
rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la
sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi
sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di
educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona
umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute
nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola
elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n.
1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate
per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le
disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque
“attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole
generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come
più avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo,
costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per
gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli
studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina,
con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni
applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni
scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in
oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di
disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove
norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a
sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare,
rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di
segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni,
l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti
nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni
scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella
scuola, etc.
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si
configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si
accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con
maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della
situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei
comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.
Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi
al principio di gradualità della sanzione, in stretta
correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre
temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del
danno. (Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile
come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente
scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità
giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione
delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono
esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili
sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di
molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla
comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni
non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono
essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto,
insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze
disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata
soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti
dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n.
249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con
lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il
rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15
giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se
ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il
rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia,
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad
es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga
al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma
dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento
è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della
situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico
la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una
fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui
medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove
- in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio
d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte
congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino
la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave
violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria
apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare
che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito,
il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità
dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una
specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo
di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente
non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere
generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere
comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di
scrutinio.
E) Sanzioni che comportano
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma
9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al
ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto
può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9
bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai
punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da
parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità
disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara
le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione
della stessa (art.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine
dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per
cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia
scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre
informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite
nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo
studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o
di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni
disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo
della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano
altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione
stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il
principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che
porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e
del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello
studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una
doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un
procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla
conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche
precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5)
delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal
regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il
diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la
snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e
concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n.
241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni
è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette
in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la
normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive
modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione
dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di
motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide
automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare
eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di
esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà
essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo
quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da
parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti),
entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo
di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.
5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione
non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio
definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle
singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre
presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si
compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente
designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola
secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio
d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art.
5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo
in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che
devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla
possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità
(es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte
dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà
precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere
“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e
magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente
partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per
la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o
meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche
sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di
impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni
dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista
dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita
alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del
provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di
verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia
nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia
nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del
reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma
1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione
dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di
decisione ad esso attribuito.
La decisione è subordinata al parere
vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova
istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto
dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato –
è composto, di norma, per la scuola secondaria di II
grado, da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati nell’ambito
della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado,
in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto
dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si
suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del
Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata
alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta
potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non
procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente
sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).
Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di
altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni,
entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio
parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non
abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui
il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola
volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal
parere.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in
diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre
disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a
“diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che
prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine
di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto,
dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di
cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai
quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli
(art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le
famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione
educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa,
oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità
scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti,
gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità
è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere
svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che
coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i
rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il
quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo
strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando
alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di
definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle
esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo
essere astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo,
ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione educativa al rispetto
dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su
un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del
regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate,
dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per
rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative
e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti
nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto
educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo,
vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso
i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti
ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e
pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà
costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte
disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri
“documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità
scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di
corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi
di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti
richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità
scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo,
genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare
con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente
preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai
doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto,
gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli
studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli
articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed
integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale
docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla
legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti,
l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è
stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio
rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce
di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare,
la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e
sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e
l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con
modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere
a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di
violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai
figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività
didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di
corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai
figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale
responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere
con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del
personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il
necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli
studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni
autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità
potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni
previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le
famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno
spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse
componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità,
non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla
vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella
del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto
commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono
infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla
custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in
vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”,
rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da
responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto
la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione
adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n.
12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le
responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare
nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone
o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in
pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto
della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà
mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale
introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile
in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di
vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto
da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in
cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole
che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o
sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole
dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235
(comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la
competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione
del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo
preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la
competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di
istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità
scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma
1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli
studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione
scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la
presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la
conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del
titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine
dell’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di
inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna
istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la
condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole
istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione
- Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini
da: www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml