Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
e per l’autonomia scolastica
8 giugno 2009
Oggetto: Valutazione finale degli alunni nella
scuola secondaria di I grado.
In risposta a quesiti pervenuti alla scrivente relativamente alle forme e alle
modalità da impiegare nella valutazione degli alunni del primo ciclo di
istruzione si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 30.10.2008, n. 169, dispone che “Sono ammessi alla classe
successiva ovvero all’esame di Stato conclusivo del ciclo, gli studenti che
hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline”.
La normativa in questione prevede, dunque, che i voti relativi allo scrutinio
finale per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato siano
sempre deliberati a maggioranza dal consiglio di classe, su proposta, non
vincolante, del docente della singola disciplina. Ciò ovviamente anche nel caso
in cui il giudizio di sufficienza venga formulato, con adeguata motivazione, in
presenza di carenze in una o più discipline.
In tale ultimo caso il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti,
procede ad una valutazione che tenga conto, oltre che del livello di
preparazione raggiunto, anche del percorso compiuto dall’alunno nel corso
dell’anno e della possibilità dell'alunno stesso di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso
dell'anno scolastico successivo. Naturalmente, ai fini dell’ammissione, tutti
i voti relativi agli apprendimenti devono avere un valore non inferiore a sei
decimi. E’ da ricordare, inoltre, che l’articolo 4 (autonomia didattica) del
Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999) prevede che le
istituzioni scolastiche “Individuano inoltre le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale…”.
Sono, dunque, rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e
responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione alle
famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta, inclusa la
eventuale situazione di carenze formative, e all’ammissione o alla non
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Pertanto nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento, la scuola può inserire una specifica nota al
riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia
dell’alunno.
In questo contesto, è del tutto improprio il riferimento al “sei rosso”,
dicitura utilizzata solo in passato nella scuola secondaria di secondo grado e
collegata al recupero del “debito scolastico”. Tale previsione non
corrisponde all’attuale quadro normativo. Nella scuola secondaria di primo
grado l’ammissione all’anno successivo e all’esame di Stato non è,
infatti, condizionata; viene deliberata dal consiglio di classe e determina il
proseguimento del percorso dello studente nell’ambito del ciclo di istruzione.
Ciò non esclude, ovviamente, che la scuola, nell’ambito della propria
autonomia didattica e organizzativa, possa programmare, rispetto agli alunni per
i quali siano emerse carenze, tutti gli interventi didattici e formativi
opportuni per il recupero di tali carenze, sin dalla fase di avvio del
successivo anno scolastico.
Il Direttore Generale
f.to Mario G. Dutto
Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Dirigenti scolastici scuole secondarie di I grado
Loro SEDI